IL NOSTRO STATUTO

 

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE

“LANDSCAPES”

 

 

Art. 1 – Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Landscapes” con sede a Malborghetto (UD) in Via Fella  n.15.

“Landscapes”, è una libera Associazione apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha per scopo lo studio, la ricerca archeologica, la valorizzazione storica e del territorio nel senso più ampio.

Per realizzare tale scopo l’associazione si propone le seguenti attività:

  • effettuare ricerche, studi a carattere sociale e culturale per la valorizzazione e promozione del territorio con particolare riguardo alla localizzazione dei siti di importanza storica ed archeologica, civili, religiosi ed ex militari;
  • valorizzare in una logica moderna il “bene culturale” ampliandone gli orizzonti didattici estendendoli al tempo libero ed all’attività ludica più in generale, creando nuove forme di diffusione;
  • effettuare lavori di ricerca storica ed archeologica, promuovere convegni, conferenze, dibattiti ed animazioni (visite guidate), uscite sul territorio;
  • promuovere e svolgere consulenze e collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, privati operanti nei settori dei beni culturali, ambientali e turistici;
  • promuovere la pubblicazione di periodici, libri ed articoli anche a carattere scientifico e divulgativo su supporto cartaceo, analogico e digitale;
  • effettuare ricerche, studi a carattere sociale e culturale per la valorizzazione e la promozione del territorio con particolare riguardo alla localizzazione, censimento e salvaguardia dei siti civili, religiosi ed ex militari di importanza storica ed archeologica;
  • ogni ulteriore attività utile al raggiungimento degli scopi associativi.

L’Associazione potrà inoltre prendere in comodato, locazione od acquisire anche in proprietà fabbricati di importanza storica con particolare riguardo ad immobili ex militari.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 4 – Associati

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che, interessati al conseguimento delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’associazione mediante versamento in denaro della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Il numero degli associati è illimitato. Possono divenire associati coloro che avanzano richiesta scritta al Presidente dell’Associazione. L’ammissione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, comporta la possibilità di frequentare l’Associazione e partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, ed impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Gli associati, per quanto attiene all’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, conferiscono ampio mandato al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 1703 e seguenti del c.c., per tutta la durata del loro incarico. E’ espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea all’associazione.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni volontarie, da comunicarsi in forma scritta al Presidente dell’Associazione;
  2. per morosità dovute al mancato versamento della quota associativa nei termini fissati dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo che le ha determinate. È considerato moroso l’Associato, che non in regola con le quote annue correnti, non provveda al pagamento entro 15 giorni dalla messa in mora;
  3. per delibera di esclusione esercitata dal Consiglio Direttivo essendosi accertati motivi di incompatibilità, contravvenzione alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per indegnità morale sancita dal Consiglio Direttivo. La cessazione, comunque avvenga, fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche ricoperte in seno all’Associazione.

La cessazione del vincolo associativo per qualsiasi causa non dà diritto alla liquidazione delle somme che rimangono acquisite al patrimonio dell’Associazione.

Più in particolare si distinguono:

  1. soci ordinari: sono i soci che costituiscono la base dell’Associazione e che versano la quota associativa ordinaria stabilita dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo.
  2. soci giovani: sono i soci compresi tra i 18 ed i 25 anni che versano la quota associativa ridotta stabilita dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo.
  3. soci benemeriti: sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soci aventi diritto di voto che, nel corso di lunga appartenenza all’Associazione, abbiano acquisito particolari benemerenze, per fattiva, generosa e disinteressata opera svolta a favore dell’Associazione stessa;
  4. soci sostenitori: sono coloro che contribuiscono periodicamente con contributi liberali, al perseguimento delle finalità dell’ Associazione;

I soci ordinari, giovani, benemeriti o sostenitori hanno pari ed uniforme diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Art. 5 – Contributi

Gli associati si impegnano a corrispondere annualmente all’Associazione la quota di iscrizione per costituire il fondo comune dell’Associazione da utilizzare per le spese ordinarie di gestione della stessa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente.

 

Art. 7 – Assemblea degli associati.

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero. Nell’Assemblea ogni socio, a qualunque titolo (ordinario, giovane, benemerito e sostenitore) ha il diritto all’attribuzione di un voto. Gli organi amministrativi sono eletti liberamente da tutti i soci e devono garantire la massima trasparenza riguardo le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, bilanci o rendiconti, nonché dei criteri di ammissione ed esclusione dal voto. Non possono essere previsti membri temporanei. La qualità dell’associato è ad personam e non è quindi trasmissibile a qualsiasi titolo.

L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio (31 dicembre). I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i bilanci vengono lasciati a disposizione dei soci nel quindici giorni successivi alla loro approvazione. I bilanci vengono altresì messi a disposizione dei soci dieci giorni precedenti alla loro approvazione. L’Assemblea, dovrà essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione si considera comunicato ai soci previo avviso scritto (lettera, e-mail, sms o fax) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per alzata di mano, salvo richieste contrarie. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque associati. I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno tra loro a maggioranza assoluta un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario- tesoriere. Il Presidente ed, in caso di suo impedimento o assenza, il vice Presidente rappresentano legalmente l’Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è nominato dall’Assemblea tranne il primo nominato all’Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta almeno due componenti e almeno una volta l’anno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono di competenza dell’Assemblea. Nel caso vengano a mancare nel corso dell’esercizio uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli e questi durano in carica fino alla prossima assemblea mediante cooptazione.

Il Segretario-tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

 

Art. 9 – Presidente

Spettano al Presidente del Consiglio Direttivo la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative nominando avvocati procuratori alle liti. In caso di assenza od impedimento da parte del Presidente questi potrà essere sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 10 – Approvazione del Bilancio

L’esercizio amministrativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro tre mesi da tale data, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria da presentare all’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro un mese. Per l’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 11 – Patrimonio

Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

dalle quote d’iscrizione annue dei soci stabilite dal Consiglio Direttivo; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell’Associazione; dai contributi eventualmente disposti a favore dell’Associazione da privati, da Istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati; dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi; dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dai soci dell’Associazione; dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.

 

Art. 12 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, la quale stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L’importo del fondo comune che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni dettate dal c.c. e dalle Leggi speciali in materia.

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